Canone Unico per occupazione suolo: come pagare

Chi deve pagare
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, da chi occupa il suolo pubblico senza formale autorizzazione.

Come pagare

  • Occupazione permanente
    Le modalità sono diverse per il primo anno di concessione da quelli successivi:
    - per il primo anno è richiesto il pagamento su conto corrente come indicato di seguito
    - per gli anni a seguire, i pagamenti in un'unica soluzione dovranno avvenire entro il 31 marzo, dietro invito di pagamento del Comune
     
  • Occupazione temporanea
    Il pagamento avviene su invito emesso dal Comune, prima del rilascio della concessione.

È possibile effettuare un bonifico bancario intestato a
Poste Italiane SpA
IBAN IT49Q0760101600000059897280

a favore di
Comune di Milano - Area Pubblicità e Occupazione Suolo

È possibile pagare tramite bollettino postale su
conto corrente postale n. 59897280

intestato a
Comune di Milano - Area Pubblicità e Occupazione Suolo - Servizio Tesoreria

La rateazione è ammessa solo per le occupazioni permanenti.

Qualora non sia già previsto dalle modalità contenute nell’invito di pagamento annuale del Comune, è possibile chiedere di effettuare il pagamento in quattro rate trimestrali di uguale importo con le seguenti scadenze e a condizione che la somma complessivamente dovuta sia superiore ad € 1.550,00 all'anno:

  • 31 marzo
  • 30 giugno
  • 30 settembre
  • 31 dicembre.

La rateazione comporta l'applicazione degli interessi di legge.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alla Rateazione

Sono esenti dal pagamento del canone alcune tipologie, quali ad esempio:

  • le occupazioni con tende solari
  • le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare (esclusi i mezzi pubblicitari)
  • le occupazioni effettuate con ponteggi per la tinteggiatura e la pulizia delle facciate degli edifici, limitatamente al tempo indispensabile per l'effettuazione dei lavori, purché i ponteggi non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale
  • le occupazioni permanenti realizzate con insegne, anche a bandiera, poste sull'edificio sede dell'attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico
  • le occupazioni realizzate dalle ONLUS per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purchè si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 15 giorni.

Per l'elenco completo dei casi di esenzione consultare l’art. 31 del Regolamento Canone unico patrimoniale

I rimborsi delle somme versate e non dovute per le occupazioni suolo pubblico si possono richiedere entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quando è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge.

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Aggiornato il: 24/11/2022